CER: Requisiti per il Contributo in Conto Capitale del PNRR
Per accedere al contributo in conto capitale previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), le Comunità Energetiche Rinnovabili devono soddisfare i seguenti criteri:
- Costituzione della Comunità: Devono essere già formalmente costituite al momento della presentazione della domanda di contributo.
- Limiti di Potenza: La potenza massima per ciascun impianto, o per interventi di potenziamento, non deve superare 1 MW.
- Cronologia dei Lavori: L’avvio dei lavori deve avvenire dopo la data di presentazione della domanda di contributo.
- Titolo Abilitativo: È richiesto il possesso del titolo abilitativo per la costruzione e l’esercizio dell’impianto, laddove previsto dalla normativa vigente.
- Preventivo di Connessione: Le Comunità devono avere un preventivo di connessione alla rete elettrica definitivamente accettato, se richiesto.
- Connessione alla Rete: Gli impianti di produzione e i punti di prelievo devono essere connessi alla stessa cabina primaria di distribuzione sottesa alle CER.
- Riconoscimento del Contributo: Il contributo deve essere riconosciuto entro il 31 dicembre 2025, come parte degli obiettivi (milestone) del PNRR.
- Messi in Esercizio: Gli impianti devono essere operativi entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e non oltre il 30 giugno 2026, in linea con i target stabiliti dal PNRR.
Questi requisiti sono stati stabiliti per guidare le Comunità Energetiche Rinnovabili nel processo di ottenimento dei finanziamenti necessari alla realizzazione di progetti sostenibili e all’avanguardia nel settore dell’energia rinnovabile.
CER: – Procedura per Accedere alle Agevolazioni
Per partecipare al programma CER e beneficiare delle agevolazioni previste, i seguenti passaggi devono essere seguiti:
- Individuazione dell’Area: Trovare un’area adeguata per realizzare l’impianto che sarà connesso alla stessa cabina primaria di altri utenti, per facilitare l’associazione e la condivisione dell’energia prodotta.
- Costituzione della CER: Formare ufficialmente la Comunità Energetica Rinnovabile attraverso uno statuto o un atto costitutivo, il quale deve evidenziare come obiettivo sociale la promozione di benefici ambientali, economici e sociali.
- Verifica Preliminare con il GSE: Effettuare una verifica opzionale con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per accertare se il progetto possa essere ammesso agli incentivi.
- Autorizzazione dell’Impianto: Ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per installare e connettere l’impianto alla rete elettrica, rendendolo pienamente operativo.
- Richiesta dell’Incentivo: Dopo aver ottenuto le autorizzazioni, presentare domanda per richiedere l’incentivo al GSE.
Questi passaggi sono essenziali per assicurare che la struttura e le operazioni della CER siano conformi ai requisiti del programma di incentivazione e che i membri possano avvalersi pienamente delle agevolazioni offerte dal PNRR.
Spese Ammissibili agli Incentivi CER
Per qualificarsi agli incentivi previsti per le CER, le seguenti spese sono considerate ammissibili:
- Realizzazione di Impianti a Fonti Rinnovabili: Comprende la costruzione di nuovi impianti che utilizzano energie rinnovabili.
- Fornitura e Installazione di Sistemi di Accumulo: Acquisto e messa in opera di sistemi di accumulo energetico.
- Acquisizione e Installazione di Macchinari, Impianti e Attrezzature Hardware e Software: Investimenti in hardware e software necessari per l’operatività degli impianti.
- Lavori Edili Necessari: Opere edili strettamente collegate alla realizzazione dell’intervento energetico.
- Connessione alla Rete Elettrica Nazionale: Spese relative al collegamento degli impianti alla rete di distribuzione dell’energia.
- Studi di Prefattibilità e Spese per Attività Preliminari: Analisi e spese preliminari per valutare la fattibilità del progetto energetico.
- Progettazione e Indagini Geologiche e Geotecniche: Costi di progettazione e studi specialistici del terreno.
- Gestione dei Lavori e Sicurezza: Spese per la direzione dei lavori e per l’adempimento delle normative sulla sicurezza.
- Consulenze Tecniche e Amministrative: Supporto tecnico e amministrativo essenziale all’attuazione del progetto.
Si nota che le ultime quattro voci (studi di prefattibilità, progettazione, direzione lavori e consulenze) possono essere finanziate ma in una misura non superiore al 10% dell’importo totale ammesso a finanziamento.
Massimali contributo PNRR
limiti di costo massimo per investimento che possono essere coperti dal contributo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la realizzazione di impianti fotovoltaici. I limiti sono espressi in euro per kilowatt (€/kW) e sono suddivisi in base alla potenza degli impianti:
- Impianti fino a 20 kW: Il contributo massimo ammesso è di 1.500 €/kW.
- Impianti con potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW: Il massimale del contributo è di 1.200 €/kW.
- Impianti con potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW: Per questa fascia di potenza, il contributo massimo è di 1.100 €/kW.
- Impianti con potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW: Il massimale del contributo scende a 1.050 €/kW.
Queste soglie stabiliscono i tetti di spesa che il PNRR è disposto a coprire per incentivare l’installazione di impianti fotovoltaici di varie dimensioni, incoraggiando così gli investimenti in energie rinnovabili e sostenendo la transizione energetica del paese verso fonti più pulite.
La Tariffa Incentivante nel Dettaglio
- Tariffa Incentivante Fissa: Viene garantita per 20 anni e si basa su una quota parte di energia elettrica condivisa. Questa tariffa è costituita da una componente fissa e una variabile.
- Composizione della Tariffa:
- Parte Fissa: Varia in base alla taglia dell’impianto, ovvero la sua potenza installata.
- Parte Variabile: Dipende dal prezzo di mercato dell’energia (Pz).
- La tariffa aumenta o diminuisce in relazione inversa alla potenza dell’impianto e al prezzo di mercato dell’energia.
- Maggiorazioni Tariffarie Regionali: È prevista una maggiorazione tariffaria specifica per gli impianti situati nelle Regioni del Centro e del Nord Italia.
- Tariffe Incentivanti per Potenza d’Impianto:
- Fino a 200 kW: 80 €/MWh + (0 ÷ 40 €/MWh)
- Da 200 kW a 600 kW: 70 €/MWh + (0 ÷ 40 €/MWh)
- Oltre 600 kW: 60 €/MWh + (0 ÷ 40 €/MWh)
- Maggiorazioni per Zona Geografica:
- Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo): +4 €/MWh
- Nord (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto): +10 €/MWh
- Procedura di Accesso: La domanda per gli incentivi va presentata al GSE entro 120 giorni dalla messa in servizio degli impianti.
- Cumulabilità della Tariffa Incentivante: Gli incentivi in forma di tariffa possono essere cumulati con contributi in conto capitale fino a un massimo del 40%, in osservanza del principio di divieto di doppio finanziamento previsto dal Regolamento (UE) 241/2021.
Formula parte variabile
La formula per il calcolo della parte variabile della tariffa incentivante si basa sul prezzo zonale orario dell’energia elettrica (Pz) e si adatta in base alla potenza dell’impianto. Di seguito, il dettaglio del calcolo per ciascuna fascia di potenza:
Per Impianti con Potenza Superiore a 600 kW:
- Formula di Calcolo: TIP = 60 €/MWh + max (0; 180 €/MWh – Pz)
- Limite Massimo: La tariffa premio risultante non può superare i 100 €/MWh.
Per Impianti con Potenza Superiore a 200 kW e Inferiore o Uguale a 600 kW:
- Formula di Calcolo: TIP = 70 €/MWh + max (0; 180 €/MWh – Pz)
- Limite Massimo: La tariffa premio risultante non può superare i 110 €/MWh.
Per Impianti con Potenza Inferiore o Uguale a 200 kW:
- Formula di Calcolo: TIP = 80 €/MWh + max (0; 180 €/MWh – Pz)
- Limite Massimo: La tariffa premio risultante non può superare i 120 €/MWh.
In queste formule, la funzione “max” assicura che il valore aggiuntivo non sia negativo, garantendo che la tariffa incentivante non scenda al di sotto della base fissata di 60 €/MWh, 70 €/MWh o 80 €/MWh, a seconda della potenza dell’impianto. La tariffa premio viene quindi calcolata sottraendo il prezzo zonale orario dell’energia (Pz) da un valore soglia di 180 €/MWh e sommando il risultato alla base fissata, purché tale risultato non sia negativo. Se la differenza risultasse negativa, il valore aggiuntivo sarebbe zero, e quindi non si applicherebbe alcun incremento alla base fissata.